Fatti
La controversia oppone la società Siegfried Aktiengesellschaft alla società The Wellcome Foundation Ltd., titolare del brevetto svizzero n° 507'266 relativo a un procedimento di fabbricazione dell'Allopurinol, un medicinale utilizzato per trattare la gotta. Le due società sono in conflitto da lungo tempo riguardo alla questione se il procedimento di fabbricazione utilizzato dalla Siegfried Aktiengesellschaft violi il brevetto del suo concorrente.
Il 10 febbraio 1976, la Siegfried Aktiengesellschaft ha introdotto un'azione legale presso il Tribunale di commercio del cantone di Berna contro The Wellcome Foundation Ltd., chiedendo che fosse constatato che non violava i diritti della convenuta sul brevetto svizzero n° 507'266. La convenuta ha presentato un ricorso con diverse pretese, tra cui una richiesta di divieto di fabbricazione dell'Allopurinol secondo un procedimento specifico.
Il Tribunale di commercio ha ammesso l'azione e ha constatato che la ricorrente non violava i diritti della convenuta sul brevetto n° 507'266. La convenuta ha presentato un ricorso presso il Tribunale federale, che è stato respinto il 27 marzo 1980. Il 12 giugno 1989, il Tribunale federale ha respinto anche una richiesta di revisione della convenuta.
Il 30 giugno 1988, The Wellcome Foundation Ltd. ha introdotto una nuova azione legale presso il Tribunale cantonale del cantone di Basilea-Campagna contro la Siegfried Aktiengesellschaft, chiedendo che fosse constatato che la convenuta violava il brevetto svizzero n° 507'266 fabbricando l'Allopurinol secondo un procedimento specifico. La convenuta ha invocato l'autorità della cosa giudicata, sostenendo che la controversia era già stata decisa dal Tribunale di commercio del cantone di Berna.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato la questione dell'autorità della cosa giudicata nel contesto di una controversia relativa alla violazione di un brevetto. Ha ricordato che l'autorità della cosa giudicata è una questione di diritto federale e che la nozione di cosa giudicata deve essere intesa in senso ampio, comprendendo non solo il dispositivo della decisione, ma anche i motivi e le constatazioni di fatto che la sostengono.
Il Tribunale federale ha anche esaminato la questione della materialità della cosa giudicata, che si pone quando la stessa controversia è sottoposta nuovamente a un tribunale. Ha ricordato che la materialità della cosa giudicata suppone che la controversia sia identica, il che significa che i fatti e le pretese devono essere gli stessi.
Nel caso di specie, il Tribunale federale ha considerato che la controversia sottoposta nuovamente al suo esame non era identica a quella che era stata decisa in precedenza. Infatti, il procedimento di fabbricazione dell'Allopurinol utilizzato dalla convenuta era cambiato, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo di Ammoniak come reagente. Il…