Fatti

Il sig. [L.], nato nel 1955, ha frequentato la scuola reclute nel 1975, durante la quale ha dovuto sottoporsi a trattamento a causa di un'eruzione cutanea. Successivamente si è sviluppata una psoriasi artritica resistente alla terapia, che ha portato a una incapacità lavorativa del 100%. L'Ufficio federale dell'assicurazione militare (UFAM) ha concesso al sig. [L.] una rendita d'invalidità illimitata a partire dal 1° ottobre 1981.

Nel maggio 1992, [L.] ha presentato una domanda per l'assegnazione di una rendita per danno all'integrità. L'UFAM ha respinto la richiesta, in quanto il diritto era già stato deciso in modo definitivo nel 1982. Il Tribunale amministrativo del Cantone di Lucerna ha annullato la decisione di non entrata in materia e ha obbligato l'UFAM a esaminare materialmente i presupposti per l'assegnazione di una rendita per danno all'integrità.

Legge

Il Tribunale federale delle assicurazioni afferma che la questione deve essere giudicata secondo il vecchio diritto, in quanto l'UFAM ha emesso la decisione nel 1992 sotto il regime della legge del 1949.

In caso di compromissione simultanea della capacità lavorativa e dell'integrità fisica o psichica, entrambi i danni devono essere risarciti in modo cumulativo. La giurisprudenza è cambiata nel senso che non solo il danno prevalente, ma entrambe le…