Fatti

La sezione edilizia del Consiglio comunale di Zurigo ha concesso a B. con decisione del 26 giugno 2018 il permesso di costruzione per la ricostruzione di un edificio residenziale. Contro questo permesso, A. e C., in qualità di proprietari di particelle confinanti, hanno presentato ricorso al Tribunale dei ricorsi in materia edilizia del Cantone di Zurigo, che ha accolto i rimedi giuridici il 30 agosto 2019 e ha revocato il permesso di costruzione. Successivamente, B. si è rivolto al Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo, che ha accolto il suo ricorso l'8 aprile 2020 e ha annullato la decisione del Tribunale dei ricorsi in materia edilizia.

Il Tribunale dei ricorsi in materia edilizia, nuovamente investito della questione, ha respinto i ricorsi con decisione del 23 ottobre 2020, a seguito della quale A. ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo. Con sentenza del 10 febbraio 2022, il Tribunale amministrativo ha respinto il suo ricorso.

A. ha quindi presentato ricorso per questioni di diritto pubblico al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale non entra nel merito del ricorso, in quanto si tratta di una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF. Il permesso di costruzione è stato rilasciato con condizioni accessorie, la cui attuazione comporta un margine di discrezionalità e prima del cui adempimento non è consentito costruire. Tali decisioni incidentali…