Fatti
A., la sua partner B. e i loro figli minorenni C., D. ed E. sono cittadini macedoni e appartengono al gruppo etnico dei Rom. Hanno lasciato il loro Stato d'origine, la Macedonia, il 22 marzo 2010 e sono giunti in Svizzera il 24 marzo 2010, dove hanno chiesto asilo.
L'Ufficio federale per la migrazione (UFM) ha respinto le domande di asilo e ha ordinato l'allontanamento dalla Svizzera e la sua esecuzione. Il ricorso presentato contro questa decisione è stato respinto dal Tribunale amministrativo federale.
A., B., C., D. ed E. hanno presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo principalmente che la sentenza del Tribunale amministrativo federale sia annullata e che sia loro concesso l'asilo. In subordine, richiedono di essere ammessi provvisoriamente in Svizzera a causa dell'inammissibilità, dell'irragionevolezza e dell'impossibilità dell'esecuzione dell'allontanamento.
Legge
Il Tribunale federale constata che il ricorso della ricorrente 2 (B.) è ammissibile, in quanto nei suoi confronti è stata presentata una richiesta di estradizione da parte dello Stato macedone, dalla quale cerca protezione. Il ricorso dei ricorrenti 1 (A.) e 3-5 (C., D. ed E.) non viene invece entrato nel merito, in quanto nei loro confronti non è stata presentata alcuna richiesta di estradizione.
Il Tribunale federale accoglie parzialmente il ricorso e constata che il Tribunale amministrativo federale ha violato l'obbligo di celerità, in quanto ha deciso sul ricorso solo dopo quasi 21 mesi. A titolo di riparazione, questa violazione viene accertata nella sentenza e…