Fatti
U., nato nel 1973, ha subito un grave incidente elettrico il primo giorno del suo apprendistato di prova presso le Ferrovie Federali Svizzere (FFS), che ha reso necessaria l'amputazione della gamba sinistra. L'Istituto Svizzero di Assicurazione contro gli Infortuni (SUVA) gli ha riconosciuto una rendita d'invalidità sulla base di un reddito annuo assicurato di 13'865 franchi, poiché aveva calcolato il salario ottenuto da U. con un lavoro di aiuto nel ristorante M. su base annua.
U. ha presentato un reclamo e ha chiesto che il calcolo della rendita si basi su un reddito annuo assicurato di almeno 50'000 franchi, corrispondente al salario che avrebbe guadagnato nell'anno precedente l'incidente come pienamente abile al lavoro, se il tirocinio presso le FFS fosse stato completato. Il Tribunale delle Assicurazioni del Cantone di Basilea Città ha accolto il reclamo e rinviato il caso alla SUVA per la determinazione dell'importo.
Legge
Il Tribunale Federale delle Assicurazioni è giunto alla conclusione che l'Ordinanza sull'Assicurazione contro gli Infortuni (OAI) presenta una vera e propria lacuna per quanto riguarda il reddito assicurato degli apprendisti di prova. Poiché gli apprendisti di prova non sono in formazione professionale ai sensi dell'art. 24 cpv. 3 OAI, ma servono solo alla preparazione della scelta professionale, questa disposizione non è direttamente applicabile.
Al fine di evitare gli elementi casuali e garantire un trattamento giuridicamente uguale degli apprendisti di prova, il reddito assicurato deve essere determinato in analogia all'art. 26 cpv. 1…