Fatti
Nel caso in questione, si trattava dell'annullamento del supplemento per il fondo n. 560 a favore della signora Camenzind. L'autorità cantonale di vigilanza superiore aveva dichiarato nullo il supplemento, in quanto l'ufficiale esecutivo, nella redazione dell'elenco dei gravami, aveva ecceduto la sua competenza materiale e costituito una nuova servitù a favore del fondo n. 1318. La signora Camenzind, acquirente del fondo n. 560, ha presentato ricorso contro questa decisione al Tribunale federale.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha affermato che il principio stabilito nella DTF 73 III 23 ss., secondo il quale un supplemento di aggiudicazione non può più essere annullato dopo un anno, non si applica incondizionatamente in caso di gravi vizi procedurali. Nel caso in questione, sussisteva un motivo di nullità, in quanto le disposizioni nell'elenco dei gravami relative alla costituzione di una nuova servitù erano nulle a causa dell'incompetenza materiale dell'ufficiale. Un provvedimento nullo può essere annullato d'ufficio in qualsiasi momento.
Tuttavia, l'annullamento di un supplemento nullo non può essere illimitatamente possibile con riguardo all'acquirente. Nel caso in questione, la questione della validità del supplemento a favore della signora Camenzind era stata seriamente messa in discussione nell'ambito di procedimenti amministrativi prima della scadenza di un anno, in modo che ella non…