Fatti
Il convenuto A. ha presentato il 21 dicembre 2021 alla Cassa pubblica di disoccupazione del Cantone di Soletta una richiesta di indennità di disoccupazione a partire dal 1° dicembre 2021, dopo che il suo rapporto di lavoro era terminato il 30 novembre 2021 a seguito di licenziamento da parte del datore di lavoro. L'Ufficio cantonale per l'industria, il commercio e il lavoro (KIGA) del Cantone di Basilea Campagna, in una decisione del 6 aprile 2022, ha negato la capacità di collocamento del convenuto per il periodo dal 1° al 24 dicembre 2021 e dal 1° marzo 2022 a causa di incapacità lavorativa totale. Di conseguenza, la Cassa di disoccupazione ha negato il diritto all'indennità di disoccupazione a partire dal 1° dicembre 2021 fino a nuovo avviso.
Contro la decisione di opposizione della Cassa di disoccupazione, il convenuto ha presentato ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Soletta. Quest'ultimo ha accolto parzialmente il ricorso e ha accordato al convenuto indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione per diversi periodi.
Contro questa sentenza, la Cassa di disoccupazione ha presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale esamina se la istanza precedente abbia violato il diritto federale, accordando al convenuto indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione per il periodo dal 1° al 5 dicembre 2021 e dal 1° al 20 marzo 2022 a causa di temporanea incapacità lavorativa ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 LADI.
Per il periodo dal 1° al 5 dicembre 2021, il Tribunale federale ha ritenuto legittimo l'accoglimento delle indennità giornaliere, poiché il KIGA nella sua decisione del 6 aprile 2022 aveva constatato per questo periodo l'incapacità lavorativa e di collocamento totale del convenuto. Questa constatazione è vincolante per la Cassa…