Fatti
[J.] svolge la funzione di cosiddetto consulente aziendale presso un'azienda tedesca che ha condotto un evento che funziona secondo il sistema a piramide. Ha invitato in Svizzera in vari momenti tre persone della zona di Basilea a incontri in Germania, durante i quali è stato loro presentato il sistema e sono stati persuasi a parteciparvi. Il sistema è un successo per il partecipante solo se riesce a portare altri partecipanti. Per i primi due partecipanti reclutati, il reclutatore riceve rispettivamente DM 2'000.--; a partire dal terzo partecipante reclutato, ne riceve DM 3'000.--.
Il Presidente del Tribunale di Polizia di Arlesheim ha condannato [J.] il 7 maggio 1997 per più violazioni della legge sulle lotterie. Il Tribunale Superiore del Cantone di Basilea Campagna ha respinto il 9 settembre 1997 l'appello presentato da [J.] e ha confermato la decisione impugnata.
[J.] presenta un ricorso di nullità federale chiedendo che la sentenza del Tribunale Superiore sia annullata e la causa rinviata all'istanza precedente per l'assoluzione.
Legge
Ai sensi dell'art. 1 LG, le lotterie sono vietate. Per lotteria si intende qualsiasi evento in cui, dietro versamento di una posta o alla conclusione di un negozio giuridico, viene prospettato un vantaggio patrimoniale come premio, la cui acquisizione, entità o natura viene decisa sistematicamente mediante l'estrazione di biglietti o numeri o mediante un mezzo simile basato sulla casualità. Sono escluse dal divieto di lotteria le lotterie a scopo di beneficenza o di utilità pubblica, nella misura in cui la loro emissione e realizzazione siano autorizzate dalle competenti autorità cantonali.
Secondo l'opinione dell'istanza precedente, il ricorrente, reclutando tre persone nella zona di Basilea per partecipare a un evento che rientra nel divieto di lotteria secondo il sistema a piramide in Svizzera, ha condotto un'operazione simile a una lotteria e ha così integrato la fattispecie penale di cui all'art. 38 cpv. 1 LG.
Il Consiglio federale è autorizzato a sottoporre mediante ordinanza le operazioni simili a lotterie alle disposizioni di questa legge sulle lotterie. Il Consiglio federale ha fatto uso di questa competenza. Ai sensi dell'art. 43 n. 1 LV, sono equiparate alle lotterie tutte le manifestazioni in cui viene applicato il sistema a piramide. Una tale manifestazione sussiste quando la fornitura di merci, l'assegnazione di premi o altre prestazioni sono prospettate a condizioni che costituiscono un vantaggio per la controparte dell'organizzatore solo se riesce a indurre altre persone a concludere affari analoghi.
Gli atti di esecuzione ai sensi dell'art. 4 LG non sono semplici atti di…