Fatti

Il caso riguarda la riduzione delle prestazioni assicurative dell'assicurazione militare ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 MVG. L'assicurato L. aveva provocato il suo danno alla salute in modo gravemente negligente, motivo per cui l'Ufficio federale dell'assicurazione militare e il tribunale civile del Cantone di Glarona avevano preso in considerazione una riduzione delle prestazioni.

Il Tribunale federale doveva decidere se in un tale caso la riduzione delle prestazioni debba avvenire obbligatoriamente o se l'autorità possa anche astenersi da essa.

Legge

Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che l'art. 7 cpv. 1 MVG rappresenta una vera e propria disposizione facoltativa. Il legislatore ha concesso alle autorità un ampio margine di discrezionalità, in modo che si possa astenersi dalla riduzione anche in presenza dei presupposti di legge per una riduzione.

Questa interpretazione risulta dal testo della disposizione, dai lavori legislativi nonché dalla particolare posizione dell'assicurazione militare rispetto all'assicurazione invalidità. A differenza dell'assicurazione invalidità, dove le riduzioni in caso di grave negligenza sono obbligatorie, la riduzione per colpa propria nell'assicurazione militare gratuita deve servire principalmente alla tutela economica…