Fatti
Il caso riguarda un ricorrente che usufruisce di una psicoterapia dal maggio 1975. La cassa di compensazione e la commissione di ricorso hanno stabilito che non sussiste un vizio congenito e pertanto non è possibile concedere un rimborso per la psicoterapia ai sensi dell'art. 13 LAI.
Il servizio giuridico deduce il diritto rivendicato dall'art. 12 cpv. 1 LAI. Questa disposizione prevede che gli assicurati abbiano diritto a misure mediche che non mirano al trattamento della malattia in sé, ma sono direttamente volte all'integrazione professionale e idonee a migliorare in modo durevole e sostanziale la capacità lavorativa o a preservarla da un deterioramento sostanziale.
Per i minorenni non occupati, le misure mediche possono già servire prevalentemente all'integrazione professionale e essere assunte dall'assicurazione invalidità, se senza tali misure si verificherebbe una guarigione con difetto o uno stato altrimenti stabilizzato che probabilmente pregiudicherebbe la formazione professionale o la capacità lavorativa o entrambe.
Legge
I presupposti per la concessione di misure mediche ai minorenni sono soddisfatti, secondo la prassi amministrativa, tra l'altro in caso di gravi disturbi psichici, se dopo un trattamento specialistico intensivo della durata di 360 giorni non si è ottenuto un miglioramento sufficiente e, secondo l'accertamento di uno specialista, si può presumere che con un ulteriore…