Fatti

Nell'eredità del defunto S. sono state trovate due disposizioni testamentarie: una del 20 settembre 1981 e un'altra del 5 marzo 1983, integrata da un "codicillo" del 2 gennaio 1984. La ricorrente M. ha proposto un'azione contro la moglie di S. per l'invalidità del "codicillo" del 2 gennaio 1984, in quanto affetto da vizio di forma.

Il Tribunale federale ha confermato la decisione dei tribunali cantonali, che avevano accolto la domanda di M. Il "codicillo" del 2 gennaio 1984 costituisce una disposizione testamentaria autonoma, che non soddisfa i requisiti di forma di cui all'art. 505 cpv. 1 CC, in quanto non è indicato il luogo di redazione.

Legge

Il Tribunale federale ha affermato che le norme di forma per le disposizioni testamentarie di cui all'art. 505 cpv. 1 CC sono imperative. Una disposizione testamentaria autonoma deve essere interamente redatta di pugno dal testatore, inclusa l'indicazione del luogo, della data e della firma.

Il fatto che il "codicillo" del 2 gennaio 1984 si trovasse sullo stesso foglio della precedente disposizione del 5 marzo 1983, in cui era indicato il luogo di redazione, non modificava…