Fatti
Il sig. [E.], nato nel 1961, è un dentista autorizzato a livello cantonale dal 1996 nel Canton Appenzello Esterno. Il 11 dicembre 2009 ha presentato un ricorso presso il tribunale arbitrale del Canton Appenzello Esterno contro l'Istituto svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA), chiedendo che fosse accertato che, in virtù di un attestato di abilitazione scientifica, potesse fatturare anche il trattamento regolare successivo al trattamento di emergenza attraverso la SUVA e altri assicuratori LAI. Il tribunale arbitrale ha respinto il ricorso con decisione del 30 settembre 2010.
Con ricorso, il sig. [E.] ha chiesto che, in riforma della decisione cantonale, fosse accolto il suo precedente ricorso, eventualmente rinviando la causa al giudice precedente per un nuovo esame.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 LAINF, sono considerati medici, dentisti e farmacisti ai sensi della LAINF le persone in possesso del diploma federale o autorizzate a esercitare la professione medica o odontoiatrica a livello cantonale in virtù di un attestato di…