Fatti

Il caso riguarda la decisione del Consiglio di Stato del Cantone Ticino di vietare l'accesso ai sindacati agli stabili amministrativi pubblici, salvo autorizzazione preventiva. Il Sindacato svizzero dei servizi pubblici (SSP/VPOD) ha impugnato questa decisione dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, che ha respinto il ricorso. Il SSP/VPOD ha quindi interposto un ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale.

Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino aveva motivato la sua decisione con la necessità di assicurare la normale attività quotidiana del personale dell'Amministrazione cantonale e la necessaria discrezione su dati e documenti presenti negli uffici. Tuttavia, il Tribunale federale ha stabilito che il divieto di accesso ai sindacati agli stabili amministrativi pubblici costituisce una restrizione grave della libertà sindacale e non è proporzionale.

Legge

La libertà sindacale è garantita dall'art. 28 della Costituzione federale svizzera e comprende il diritto di costituire sindacati, di aderirvi e di svolgere attività sindacali. La libertà sindacale è anche protetta dal diritto internazionale, in particolare dalle Convenzioni OIT n. 87 e 98.

Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro è una componente essenziale della libertà sindacale, poiché consente ai sindacati di svolgere le loro attività e di mantenere contatti con i lavoratori. Tuttavia, il diritto di accesso non è assoluto e può essere limitato da interessi pubblici o da esigenze di ordine pubblico.

La decisione del Tribunale federale ha stabilito che il divieto di accesso ai sindacati agli stabili amministrativi pubblici costituisce una restrizione grave della libertà sindacale e non è proporzionale. Il Tribunale federale ha anche sottolineato l'importanza di…