Fatti

Il caso riguarda una cittadina svizzera nata il 11 dicembre 2000, con diritti di cittadinanza dei cantoni di Zurigo e Argovia. Ha vissuto fino al 31 agosto 2006 nel cantone di Zurigo e poi si è trasferita con sua madre nel cantone di Sciaffusa. A causa di una segnalazione di pericolo, è stata collocata in modo permanente in una famiglia affidataria a partire dal 1° novembre 2007. Poiché la madre non poteva pagare completamente i costi di assistenza, l'autorità di assistenza sociale di Sciaffusa ha assunto i debiti maturati dal 1° novembre 2007 il 26 novembre 2008. Il cantone di Sciaffusa ha richiesto il rimborso delle spese al cantone d'origine di Zurigo.

Legge

Il Tribunale federale ha deciso che il cantone d'origine di Zurigo è tenuto al rimborso delle spese di assistenza sostenute dal cantone di residenza di Sciaffusa fino al 31 agosto 2008. Il momento determinante è quello del bisogno e non quello della decisione di assistenza. Poiché il bisogno della madre era accertato a partire dal 1° novembre 2007, il cantone d'origine deve rimborsare i costi sostenuti in quel periodo, anche se la decisione di assunzione dei debiti è avvenuta dopo la scadenza del termine biennale ai sensi dell'art. 16…