Fatti
Il ricorrente, Daniele Jenni, aveva chiesto, a nome dell'"Alleanza per un Brunnen multicolore" e in proprio nome, l'autorizzazione a tenere una manifestazione antifascista con festa di strada multiculturale il 1 agosto 2006 a Brunnen. Il Consiglio comunale di Ingenbohl ha respinto questa richiesta e il ricorso presentato contro tale decisione è stato respinto dal Tribunale amministrativo del Canton Svitto.
Il ricorrente contesta il rifiuto dell'autorizzazione richiesta per la "realizzazione di una manifestazione antifascista con festa di strada multiculturale il 1 agosto 2006" a Brunnen. Sostiene che il rifiuto dell'autorizzazione non è giustificato da un interesse pubblico sufficiente e proporzionato e viola la sua libertà di opinione e di riunione ai sensi dell'art. 16 e 22 Cost. nonché dell'art. 10 e 11 CEDU.
Legge
La Corte federale ha stabilito i principi fondamentali della libertà di opinione e di riunione per quanto riguarda le manifestazioni in luoghi pubblici. L'art. 16 Cost. garantisce espressamente la libertà di opinione e riconosce a ogni persona il diritto di formare liberamente la propria opinione e di esprimerla e diffonderla senza ostacoli. La libertà di riunione di cui all'art. 22 Cost. garantisce il diritto di organizzare riunioni, parteciparvi o astenersi da esse.
La Corte federale ha stabilito che il rifiuto dell'autorizzazione per la manifestazione del 1 agosto 2006 è conforme alla Costituzione. Le autorità potevano ritenere che gruppi di estrema destra avrebbero tentato di recarsi a Brunnen anche quell'anno. Ciò porta, sulla base della valutazione generale della situazione, all'ipotesi che questi gruppi avrebbero potuto tentare di disturbare o addirittura impedire la manifestazione prevista dal ricorrente, percepita come una provocazione, e non si sarebbero astenuti da atti di violenza con conseguente pericolo per i partecipanti alla manifestazione e per i beni della polizia in generale.
La Corte federale ha anche stabilito che le circostanze della…