Fatti
La cittadina kosovara X. (nata nel 1984) ha sposato alla fine del 2004 un suo connazionale residente in Svizzera, a seguito di che le è stato rilasciato un permesso di soggiorno per rimanere presso di lui. Nell'agosto 2007 i coniugi si sono separati; il 5 marzo 2008 il matrimonio è stato divorziato. La Direzione della sicurezza del Cantone di Zurigo, di conseguenza, il 5 settembre 2008 non ha più prorogato il permesso di soggiorno di X. I rimedi giuridici da lei interposti sono rimasti senza esito.
Il 4 marzo 2010 la Direzione della sicurezza del Cantone di Zurigo (Ufficio della migrazione) ha intimato a X. di lasciare la Svizzera entro il 31 maggio 2010. Il Consiglio di Stato del Cantone di Zurigo ha respinto il ricorso da lei interposto contro tale decisione, per quanto vi abbia fatto luogo. Il Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo ha respinto il 8 settembre 2010 il ricorso di X., per quanto vi abbia fatto luogo.
Legge
Il Tribunale federale respinge il ricorso sussidiario di diritto costituzionale interposto da X. contro tale decisione, per quanto vi abbia fatto luogo.
Il Tribunale federale afferma che contro le decisioni cantonali di ultima istanza sui motivi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento è ammesso esclusivamente il ricorso sussidiario di diritto costituzionale. La persona allontanata non ha diritto soggettivo a che il Cantone, in presenza di motivi ostativi all'esecuzione, presenti domanda di ammissione provvisoria all'Ufficio federale…