Fatti
L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha effettuato un controllo dell'imposta sul valore aggiunto presso la società A. AG per i periodi fiscali dal 1° trimestre 2006 al 4° trimestre 2009. Di conseguenza, l'AFC ha emesso un supplemento di imposta complessivo di CHF 1'037'611.-, derivante dall'utilizzo misto dell'aeromobile e da quote private non fatturate per i costi dell'automobile.
La società A. AG è stata iscritta nel registro delle persone assoggettate all'imposta sul valore aggiunto dal 1° febbraio 1999 al 30 settembre 2010 ed è stata proprietaria di un aeromobile immatricolato in Svizzera, che ha fatto gestire da imprese di aviazione nazionali dal 1° gennaio 2006 alla vendita il 28 gennaio 2010.
Legge
Il Tribunale federale ha dovuto innanzitutto chiarire se la società A. AG, in quanto società proprietaria di un aeromobile, fosse effettivamente soggetta all'imposta soggettiva e potesse rivendicare la detrazione dell'imposta precedente, prima di esaminare la questione dell'elusione fiscale.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, uno scambio di prestazioni è possibile anche tra persone vicine, purché la società si presenti come un'entità autonoma nei confronti di terzi. Tuttavia, l'attività di una società proprietaria di un aeromobile non può essere considerata commerciale nella misura in cui viene utilizzata per soddisfare i bisogni privati del beneficiario economico o di persone a lui vicine. In questo caso, manca la necessaria continuità per poter sussistere economicamente.
Il Tribunale federale afferma che i trasporti del beneficiario economico o di persone a lui vicine per scopi privati possono essere considerati parte di…