Fatti

Il signor [B.], nato nel 1982, ha lavorato come intonacatore per la società E. AG dal 16 agosto 2004. Dopo un incidente subito il 13 dicembre 2008, per le cui conseguenze l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA) ha erogato prestazioni assicurative, non è più stato in grado di svolgere tale attività. Il datore di lavoro ha risolto il rapporto di lavoro con preavviso scritto dal 16 febbraio 2011 con effetto dal 31 marzo 2011.

Il signor [B.] si è iscritto all'ufficio di collocamento il 7 marzo 2011 e ha presentato domanda di indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° aprile 2011. La Cassa di disoccupazione Unia ha aperto un periodo quadro per la percezione delle prestazioni dal 1° aprile 2011 al 31 marzo 2013 e ha successivamente erogato indennità giornaliere, sulla base di un salario assicurato di CHF 5'515.-. Dopo che la SUVA aveva respinto con decisione del 7 aprile 2011 il diritto a una rendita, facendo riferimento a un'incapacità lavorativa "massima del 7,89%", la Cassa ha annunciato una rettifica del salario assicurato a CHF 5'080.- (92,11%).

Legge

Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la Cassa di disoccupazione non poteva ridurre il salario assicurato da CHF 5'515.- a CHF 5'080.- a decorrere dal 1° aprile 2011 del 7,89%. Secondo lo scopo e la finalità dell'art. 40b dell'Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione obbligatoria e l'indennità per insolvenza (OADI), l'obbligo di prestazione dell'assicurazione contro la disoccupazione deve…