Fatti
Dopo aver ripetutamente e infruttuosamente diffidato la società R S.A. a presentare la dichiarazione per l'imposta federale diretta 1995, l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche del Dipartimento delle finanze e dell'economia del Cantone Ticino le ha intimato una tassazione d'ufficio il 5 febbraio 1996. La società R S.A. ha interposto un reclamo contro la tassazione, chiedendo una proroga dei termini di due mesi e affermando che la tassazione non corrispondeva ai fatti. Tuttavia, il reclamo è stato dichiarato inammissibile il 4 luglio 1996 poiché la società non aveva motivato il reclamo né indicato eventuali prove, come richiesto dalla legge.
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha annullato la tassazione d'ufficio e rinviato gli atti all'autorità precedente per un nuovo giudizio, ritenendo che l'obbligo di motivazione non fosse un presupposto di ammissibilità del reclamo, ma una condizione sostanziale per l'accoglimento dello stesso. L'Amministrazione federale delle contribuzioni ha quindi presentato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso e confermato la decisione su reclamo del 4 luglio 1996, ritenendo che la legge federale sull'imposta federale diretta abbia mantenuto l'esigenza di motivazione per i reclami contro le tassazioni d'ufficio, a differenza di quelli contro le tassazioni ordinarie. Secondo il Tribunale, tale requisito di motivazione costituisce un presupposto processuale per…