Fatti
I coniugi A.A. e B.A. risiedono a Zurigo ed hanno un'imposta limitata su diverse proprietà a U. e V. Nel 2008, B.A. ha ricevuto un terreno non edificato a V. come anticipo sull'eredità. Per poter realizzare il complesso residenziale "Z., V." su questo terreno, è stato necessario bonificare il suolo parzialmente contaminato da sostanze inquinanti. Nella dichiarazione fiscale del 2011, l'autorità di tassazione non ha concesso la deduzione richiesta per questi costi di bonifica di siti contaminati pari a Fr. 746'364.55. Tuttavia, le autorità fiscali del Cantone di Zurigo hanno riconosciuto le spese di bonifica come spese di manutenzione.
A.A. e B.A. hanno presentato un ricorso contro la decisione di tassazione, che è stato respinto dal Servizio delle imposte del Cantone di Lucerna. Anche il Tribunale amministrativo di Lucerna ha respinto il loro reclamo. Infine, A.A. e B.A. hanno presentato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale afferma che, ai sensi dell'art. 9 cpv. 3 LIFD, le spese di manutenzione devono essere direttamente e immediatamente correlate alla generazione di reddito. Le spese legate a un cambiamento di utilizzo sono solitamente considerate come un aumento di valore e non come spese di manutenzione. La bonifica dei siti contaminati dei ricorrenti serviva a rendere il terreno…