Fatti
Il caso riguarda un'accusa di frode contro L. in relazione alla perdita e al rimborso di assegni di viaggio. L. aveva acquistato il 12 maggio 1989 presso la Società Bancaria Svizzera (SBG) a Basilea assegni di viaggio per un valore di 10.000 franchi. Il 14 e 15 maggio 1989 ne riscattò due a Bellinzona e Lugano. Il 15 maggio 1989 segnalò telefonicamente al Centro Assegni di Viaggio di Berna la perdita di assegni di viaggio per un valore di 9.400 franchi. Il 16 maggio 1989 presentò a Basilea la relativa domanda scritta di rimborso, a seguito della quale il 18 maggio 1989 ricevette dalla Banca Svizzera (SBV) a Basilea assegni sostitutivi, che riscattò lo stesso giorno. Dodici degli assegni di viaggio segnalati come smarriti erano stati precedentemente riscattati da L. nel Cantone Ticino.
Il 20 giugno 1989 il Centro Assegni di Viaggio ha presentato una denuncia penale contro L. presso la Polizia Comunale di Berna. Poiché anche la Polizia Cantonale Ticinese di Locarno si è occupata della questione, è sorto un conflitto di competenza tra le autorità dei Cantoni di Berna, Basilea Città e Ticino.
Legge
La Camera d'Accusa del Tribunale Federale doveva decidere in quale Cantone dovevano essere perseguite e giudicate le azioni penalmente rilevanti attribuite a L.
Ai sensi dell'art. 346 cpv. 1 CP, le autorità del luogo in cui è stata commessa l'azione penalmente rilevante sono competenti per il perseguimento e il giudizio. L'azione esecutiva nella frode è ogni attività che, secondo il piano dell'autore, rappresenta l'ultimo passo decisivo sulla via del…