Fatti
La società anonima A. SA, con sede a Zurigo, ha chiesto alla Commissione dell'Ordine degli Avvocati di Ginevra l'autorizzazione affinché diversi suoi membri potessero esercitare la professione di avvocato presso la sua futura succursale ginevrina. Tuttavia, la Commissione dell'Ordine ha respinto tale richiesta in quanto uno degli associati di A. SA non era iscritto in un registro cantonale di avvocati, il che non permetteva di garantire l'indipendenza e il rispetto del segreto professionale degli avvocati.
A. SA e la Commissione della Concorrenza hanno fatto ricorso contro questa decisione presso il Tribunale Federale. La Corte di Giustizia di Ginevra aveva precedentemente respinto il ricorso di A. SA, ritenendo che una società anonima di avvocati controllata da una maggioranza di avvocati iscritti non presentasse le stesse garanzie di indipendenza di una società interamente controllata da avvocati iscritti.
Legge
Il Tribunale Federale ha esaminato la questione sotto il profilo della legge federale sul mercato interno (LMI). Ha ritenuto che, nel caso di specie, fosse applicabile l'articolo 2 cpv. 4 LMI, e non l'articolo 2 cpv. 6 LMI invocato dalla Commissione della Concorrenza. Infatti, la presente situazione riguardava la libertà di stabilimento in un altro cantone, che è disciplinata in modo diverso dalla libertà di accesso al mercato di merci, servizi e prestazioni di lavoro.
Il Tribunale Federale ha quindi esaminato la conformità della decisione della Corte di Giustizia al diritto federale, in particolare alla legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA). Ha ritenuto che, ai sensi dell'articolo 8…