Fatti
Il ricorrente M. ha presentato ricorso contro la decisione del Tribunale amministrativo del Cantone di Glarona del 25 marzo 2009. In tale decisione, il Tribunale amministrativo aveva annullato la decisione amministrativa dell'Ufficio AI di Glarona, che aveva ridotto la rendita di M. da rendita intera a rendita di tre quarti, e rinviato il caso all'Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici e una nuova valutazione del diritto alla rendita. Il Tribunale amministrativo aveva imposto a M. un emolumento giudiziario ridotto di CHF 400.- forfettari e gli aveva accordato un indennizzo di parte ridotto di CHF 1'000.-.
Dopo gli accertamenti supplementari, l'Ufficio AI ha nuovamente accordato a M. con effetto retroattivo dal 1° febbraio 2008 una rendita intera. M. ha quindi presentato ricorso al Tribunale federale chiedendo che le spese giudiziarie siano poste integralmente a carico dell'Ufficio AI e che gli venga accordato un indennizzo di parte integrale di CHF 3'000.-.
Legge
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso. Ha affermato che secondo la giurisprudenza costante, il rinvio del caso all'amministrazione per ulteriori accertamenti è considerato una vittoria completa ai sensi dell'art. 66 cpv. 1 e dell'art. 68 cpv. 1 e 2 LTF, indipendentemente dal fatto che sia stata presentata una tale richiesta. Ciò vale anche sotto l'applicazione dell'art. 69 cpv. 1bis LAI, che ha introdotto l'obbligo di pagare le spese…