Fatti
L'assicurato nato nel 1932 è completamente incapace al lavoro a causa di una malattia cancerosa dal 7 febbraio 1983. La Cassa di compensazione del Cantone di Zurigo ha inizialmente respinto la sua richiesta di rendita d'invalidità, in quanto secondo la variante 2 dell'art. 29 cpv. 1 LAI non sussisteva ancora alcun diritto alla rendita.
La Commissione di ricorso AVS del Cantone di Zurigo ha annullato la decisione e ha obbligato la Cassa di compensazione a corrispondere all'assicurato, a partire dal 1° febbraio 1983, una rendita d'invalidità intera in applicazione della variante 1 dell'art. 29 cpv. 1 LAI.
L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha presentato un ricorso di diritto amministrativo con la richiesta di ripristinare la decisione della Cassa e di rinviare gli atti all'amministrazione.
Legge
Il Tribunale federale afferma che, secondo la giurisprudenza costante, per l'applicazione della variante 1 dell'art. 29 cpv. 1 LAI è richiesto un danno alla salute ampiamente stabilizzato e sostanzialmente irreversibile, che pregiudichi presumibilmente in modo duraturo e in misura sufficiente per fondare il diritto a una rendita la capacità lavorativa dell'assicurato.
Il Tribunale federale conferma questa giurisprudenza e respinge l'applicazione della variante 1 alla malattia cancerosa progressiva dell'assicurato. Chiarisce che…