Fatti

A. e B. (attori, ricorrenti) hanno concluso con la C. AG (convenuta, controparte nel ricorso) un contratto d'appalto per la costruzione di un edificio residenziale plurifamiliare. Dopo l'occupazione dell'edificio residenziale, gli attori hanno lamentato vari difetti. Con sentenza del 15 marzo 2011 (sentenza sull'anticipo dei costi), il Tribunale di commercio del Cantone di Zurigo ha obbligato la convenuta a versare agli attori un anticipo di Fr. 242'740.- sui presunti costi di risanamento dei difetti. Dopo l'esecuzione del risanamento, gli attori hanno richiesto ulteriormente al Tribunale di commercio Fr. 40'344.35 oltre agli interessi, in quanto i costi effettivi dell'esecuzione sostitutiva per l'eliminazione dei difetti avevano superato l'anticipo di questo importo. Il Tribunale di commercio ha respinto la domanda il 12 novembre 2014.

Il Tribunale federale respinge il ricorso presentato dai ricorrenti contro la sentenza del Tribunale di commercio del 12 novembre 2014.

Legge

Il Tribunale federale afferma che la sentenza sull'anticipo dei costi nel processo di rendicontazione non esclude né la richiesta di restituzione di un anticipo eccessivo da parte dell'appaltatore né la richiesta di copertura dei costi non ancora coperti da parte del committente. L'entità dei costi effettivi, che non erano ancora maturati al momento della sentenza sull'anticipo dei costi, non produce alcun effetto di giudicato. Gli anticipi sono pagamenti a conto, che vengono effettuati con riserva della liquidazione definitiva dei costi.

Contrariamente all'istanza precedente, non è…