Fatti
A seguito di una procedura di registrazione e reclamo, a partire dal 1° maggio 1986 I. S. ha ricevuto una rendita ordinaria d'invalidità parziale con rendite supplementari per i suoi figli. Il 28 settembre 1987 ha richiesto che il pagamento della rendita d'invalidità fosse effettuato al servizio sociale della città di W., poiché a causa della sua disabilità era assistita da questo. La Cassa di compensazione del Cantone di Zurigo ha approvato ciò.
Il 20/23 marzo 1989 l'ufficio parrocchiale ha comunicato alla Cassa di compensazione che I. S. lavorava a tempo pieno come aiuto cuoca nella casa di riposo F. a partire da settembre 1988. Di conseguenza, la Commissione dell'assicurazione invalidità ha revocato retroattivamente il grado d'invalidità al 1° dicembre 1988 e ha richiesto a I. S. e al servizio sociale il rimborso degli importi di rendita indebitamente percepiti.
Legge
Il Tribunale federale ha deciso che la violazione dell'obbligo di notifica fino alla ricezione della notifica tardiva il 20/23 marzo 1989 giustifica il rimborso degli importi di rendita indebitamente percepiti in quel periodo. Tuttavia, a partire da aprile 1989 non sussiste più l'obbligo di rimborso, poiché l'amministrazione avrebbe dovuto interrompere il pagamento della rendita dopo aver ricevuto la notifica.
Per quanto riguarda l'obbligo di rimborso, è stato stabilito quanto segue
- I. S. è tenuta al rimborso della rendita di base per marzo 1989.
- Il…