Fatti
Il caso concerne una dichiarazione fatta da X., un portavoce della polizia, in un comunicato stampa il 10 marzo 1995. La dichiarazione indicava che il gruppo « Verein gegen Tierfabriken » (VgT) si era attribuito gli attacchi contro negozi. Tuttavia, questa dichiarazione era inesatta, poiché in realtà il gruppo « Tierbefreiungsfront » (TBF) si era attribuito gli attacchi.
Il VgT ha presentato una denuncia penale contro X. per abuso d'autorità e diffamazione. La procedura penale contro X. è stata abbandonata, poiché non ha agito intenzionalmente. Il VgT ha presentato appello contro questa decisione, chiedendo che la procedura penale contro X. fosse proseguita per diffamazione.
La camera di accusa del tribunale cantonale di Berna ha respinto l'appello. Il VgT ha quindi presentato un ricorso in nullità al DTF.
Legge
Il DTF ha esaminato se la dichiarazione di X. era giustificata dal suo dovere di funzione in quanto portavoce della polizia. Secondo la giurisprudenza e la dottrina, i motivi di giustificazione del codice penale, in particolare il dovere di funzione, prevalgono sulla prova della buona fede.
Il DTF ha considerato che le condizioni per l'applicazione dell'articolo 32 CP erano soddisfatte, poiché X. aveva agito nell'esercizio delle sue funzioni, la dichiarazione era pertinente e non superava i limiti necessari. Anche se la…