Fatti

K. ha concluso il 29 gennaio 1979 con la P. AG (ora A.B. Leasing AG) un contratto di locazione per un'autovettura Pontiac. Sono sorte divergenze riguardo agli arretrati, a seguito delle quali la locatrice ha ceduto i suoi crediti alla W. Inkasso AG.

Il 4 maggio 1983 la W. Inkasso AG ha presentato presso il Tribunale distrettuale di Zurigo una domanda di pagamento contro K. per Fr. 10'732.90 oltre al 12% di interessi. Il Tribunale distrettuale ha respinto la domanda principale e la domanda riconvenzionale. Davanti al Tribunale cantonale di Zurigo era ancora controversa solo la domanda principale ridotta, ma è stata anch'essa respinta.

La parte attrice ha chiesto con il suo ricorso di annullare la sentenza del Tribunale cantonale e di accogliere la domanda per Fr. 9'457.90 oltre al 12% di interessi dal 20 novembre 1980.

Legge

Il Tribunale cantonale ha ritenuto che il contratto di locazione controverso sia soggetto alle disposizioni sulla vendita a rate ai sensi dell'art. 226m cpv. 1 CO e sia nullo, poiché non soddisfa i requisiti dell'art. 226a CO.

È decisivo se con il contratto vengono perseguiti gli stessi scopi economici di una vendita a rate. Non è determinante la questione di un acquisto della proprietà in senso giuridico, ma la situazione economica in cui all'inquilino è garantito un uso duraturo e…