Fatti

A e B [X.] sono proprietari dell'immobile [Y.] Nr. 660 del registro fondiario con una superficie di oltre 20 are. Negli anni 2001-2003 hanno fatto demolire l'edificio principale fino al muro nord e parzialmente i lati est e ovest fino all'altezza del portale d'ingresso, e hanno fatto costruire una cosiddetta casa a basso consumo energetico. Per questi lavori di costruzione hanno rivendicato costi complessivi di oltre 660.000 franchi come costi di manutenzione dell'immobile.

Tuttavia, l'autorità fiscale non ha riconosciuto tali costi come deducibili, in quanto si trattava di costi di costruzione per una nuova costruzione e non di costi di manutenzione. Il tribunale fiscale del Cantone di Soletta ha respinto un ricorso e un reclamo dei ricorrenti contro questa decisione.

Successivamente, A e B [X.] hanno presentato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale afferma che, per gli immobili del patrimonio privato, possono essere dedotti dai redditi imponibili i costi di manutenzione, i premi assicurativi e i costi amministrativi, ma non le spese per l'acquisto, la costruzione o l'aumento di valore dei beni patrimoniali.

Le misure di risparmio energetico e di protezione ambientale sono equiparate ai costi di manutenzione, ma solo nella misura in cui si tratti di misure su edifici esistenti. Nel caso di nuove costruzioni o di misure che equivalgono praticamente a una…