Fatti
W., di nazionalità tedesca, e Pauline W., di nazionalità canadese, si sono sposati in Canada nel 1960 e sono diventati cittadini americani naturalizzati nel 1962. Hanno vissuto in diversi paesi prima di stabilirsi a La Chaux-de-Fonds, in Svizzera, nel 1979. Nel 1986, W. ha avviato un'azione di divorzio presso il Tribunale matrimoniale del distretto di La Chaux-de-Fonds. Sebbene i coniugi avessero una comune nazionalità americana, il tribunale ha applicato il diritto svizzero in virtù dell'art. 15 cpv. 1 LDIP.
Legge
Secondo il Tribunale federale, l'art. 61 cpv. 1 LDIP prevede che il divorzio sia retto dal diritto svizzero quando i tribunali svizzeri sono competenti. L'art. 61 cpv. 2 LDIP dispone che si applichi il diritto nazionale comune dei coniugi quando essi hanno una comune nazionalità straniera e uno solo di essi è domiciliato in Svizzera.
Sebbene i coniugi avessero la comune nazionalità americana, il Tribunale federale ha ritenuto che l'art. 15 cpv. 1 LDIP permettesse di applicare il diritto svizzero. Infatti, era evidente che la causa avesse un legame molto labile…