Fatti
Karl S., nato l'8 giugno 1918, soffre di una patologica tendenza all'accumulazione e di altri disturbi psichici, per cui è sottoposto a tutela. Fino al raggiungimento dei 65 anni di età, aveva percepito un'intera rendita d'invalidità. In relazione all'accertamento del diritto alla rendita di vecchiaia a partire dal 1° luglio 1983, l'amministrazione è venuta a conoscenza del fatto che dal metà giugno 1981 egli aveva svolto un'attività lavorativa come custode in un hotel, senza che né il tutore né l'assicurato l'avessero comunicato. La Cassa di compensazione del Cantone di Zurigo ha quindi ridotto retroattivamente a partire dall'inizio di ottobre 1981 la precedente intera rendita d'invalidità a una rendita parziale e ha richiesto la restituzione degli importi erogati in eccesso dal 1° ottobre 1981 al 30 giugno 1983, pari a complessivi Fr. 9'732.--.
Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni esamina innanzitutto quale sia l'oggetto della controversia e secondo quale cognizione esso debba essere giudicato. Constata che sia l'obbligo di restituzione sia la dispensa dalla restituzione rientrano nell'oggetto della controversia.
Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione, il potere di riesame del tribunale si estende anche all'adeguatezza della decisione impugnata. Per la dispensa dalla restituzione, invece, può essere denunciata solo la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso di discrezionalità.
Il tribunale accerta che il ricorrente, a causa della sua incapacità di discernimento, non può essere ritenuto responsabile della violazione dell'obbligo di comunicazione. Il tutore d'ufficio ha…