Fatti
A. ha lavorato per la X. Bank AG, filiale della società X. Holding AG (convenuta), dal 1992 al 1998. Durante questo periodo, ha concluso diversi contratti con la X. Holding AG che prevedevano l'assegnazione di opzioni di acquisto di azioni di tale società. Queste opzioni potevano essere esercitate solo se A. fosse ancora legato da un contratto di lavoro con una società del gruppo X. al momento della scadenza delle opzioni. Dopo la risoluzione del suo contratto di lavoro con la X. Bank AG, A. ha intentato un'azione contro la X. Holding AG per ottenere il pagamento del valore delle opzioni che non ha potuto esercitare. Sostiene che tali clausole siano contrarie al diritto del lavoro e ai buoni costumi.Legge
Il Tribunale federale ritiene che i piani di partecipazione agli utili non devono eludere le disposizioni imperative del diritto del lavoro. Tuttavia, nel caso di specie, la tutela del lavoratore non si applica in quanto A. ha agito in qualità di investitore, accettando il rischio connesso all'acquisizione di tali partecipazioni. Le opzioni non costituivano un elemento della retribuzione, ma un investimento distinto dal contratto di lavoro.
Inoltre, il Tribunale ritiene che la clausola che prevede un termine di 5 anni prima dell'esercizio delle opzioni non sia…