Fatti

Il caso riguarda [W.], un uomo nato nel 1954 a Kinshasa (Zaïre), che ha lasciato il suo paese nel 1980 per stabilirsi in Francia, dove ha ottenuto l'asilo politico. Tra gennaio 1991 e il suo arresto in settembre 1991, ha introdotto in Svizzera 3,1 kg di droga dura, acquistata sul mercato di Amsterdam e trasportata a volte da lui stesso, ma più spesso da terzi. L'utile realizzato è stato valutato a circa 186'000 fr.

Il Tribunale penale del distretto di Losanna ha condannato [W.] a 13 anni di reclusione e all'espulsione dal territorio svizzero per una durata di 15 anni, ponendo a suo carico una creanza compensativa di 50'000 fr. e una parte delle spese del procedimento. La Corte di cassazione penale del Tribunale cantonale vaudese ha confermato la sentenza impugnata, e [W.] si è rivolto in nullità alla Corte di cassazione penale del Tribunale federale.

Legge

La Corte di cassazione penale del Tribunale federale ha esaminato la ricevibilità del ricorso e ha considerato che la pena inflitta a [W.] non era eccessivamente severa. La Corte ha ricordato che la fissazione della pena deve essere fondata sulla colpa imputabile all'autore e non sul pericolo che rappresenta la droga sulla quale ha portato il traffico.

La Corte ha anche considerato che la quantità di droga in gioco e, se del caso, la purezza di essa, perdono importanza quando sono realizzate più circostanze aggravanti previste all'art. 19 cpv. 2 LStup. Nel caso di specie, è stato ammesso che [W.] aveva realizzato le tre ipotesi di caso…