Fatti

Il caso concerne una controversia tra il professore X. e il governo del cantone di San Gallo. Il governo aveva richiesto un parere giuridico al professore X. nell'ambito di un conflitto intercantonale. Durante le negoziazioni, un assistente del professore X. ha posto una domanda a un'istanza, ciò che ha portato il governo a ritenere che il professore X. avesse agito in modo inaccettabile. Il governo ha successivamente inviato una lettera alle parti interessate, nella quale ha espresso il suo disappunto e ha minacciato il professore X. di prendere misure legali.

Il professore X. ha presentato una richiesta al governo affinché riconoscesse che le sue lettere erano contrarie al diritto. Il governo ha respinto questa richiesta e ha invitato il professore X. a rivolgersi al tribunale amministrativo cantonale. Il tribunale amministrativo ha respinto la denuncia del professore X., ritenendo che alcune questioni erano di natura privata e rientravano nella competenza del giudice civile.

Il professore X. ha quindi adito il Tribunale federale, che ha ammesso il suo ricorso e ha rinviato la causa al tribunale amministrativo per nuova istruttoria.

Legge

Il Tribunale federale ha ritenuto che il tribunale amministrativo aveva errato nel rinviare il professore X. dinanzi al giudice civile per alcune questioni, poiché queste erano in realtà di natura pubblica. Il Tribunale federale ha ricordato che i diritti della personalità sono protetti dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e che il diritto a un'udienza pubblica è un diritto fondamentale.

Il Tribunale federale ha anche ritenuto che il tribunale amministrativo aveva errato nel rifiutare di tenere un'udienza pubblica, poiché il professore X. aveva un interesse legittimo a che la sua causa fosse trattata in modo pubblico. Il…