Fatti
X. è cittadino albanese e vive dal 1993 nel Comune politico di Oberriet. Da bambino ha subito una lesione nervosa alla colonna vertebrale ed è da allora costretto su una sedia a rotelle. Tra il 1994 e il 1998 ha lavorato in un laboratorio per disabili, da allora non svolge più alcuna attività lavorativa.
X. ha presentato domande di naturalizzazione nel 2002 e nel 2004, respinte tuttavia dall'assemblea cittadina del Comune di Oberriet. Il Dipartimento degli Interni del Cantone di San Gallo ha annullato i dinieghi e rinviato la questione al Comune, affinché il Consiglio per la naturalizzazione potesse sottoporre nuovamente la domanda all'assemblea cittadina. Tuttavia, anche nel 2009 l'assemblea cittadina ha respinto la naturalizzazione di X.
Contro la decisione di rigetto dell'assemblea cittadina, X. ha presentato ricorso al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale respinge il ricorso costituzionale sussidiario di X.
Esso constata che l'art. 14 della Legge sulla cittadinanza (LCit) conferisce alle persone desiderose di naturalizzarsi una posizione giuridica sufficientemente definita, che permette loro di invocare il divieto dell'arbitrarietà (art. 9 Cost.) e il principio di uguaglianza giuridica (art. 8 cpv. 1 Cost.) nel procedimento del ricorso costituzionale sussidiario.
Il Tribunale federale ritiene che la motivazione della decisione di rigetto della naturalizzazione sia formalmente sufficiente, poiché all'assemblea cittadina sono stati citati motivi per il rigetto e successivamente si è votato.
Per quanto riguarda il reclamo di violazione del divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost.), il Tribunale federale giunge alla conclusione che l'obiezione della mancata integrazione locale del ricorrente non è discriminatoria. Anche il sospetto del ricorrente che la sua domanda di…