Fatti
A. e B. detengono ciascuno il 50% delle azioni della società C. AG e D. AG. Il 22 marzo 2005 hanno concluso un patto parasociale che, all'articolo 7.2, prevede una regolamentazione per il caso in cui le parti non riescano a concordare il prezzo di vendita delle azioni. Secondo tale clausola, la parte intenzionata a vendere può richiedere una valutazione professionale del valore intrinseco delle azioni da parte di un ufficio fiduciario indipendente, la cui nomina avviene in analogia all'art. 12 del Concordato svizzero sull'arbitrato, qualora le parti non si accordino.
Poiché A. e B. non sono riusciti a concordare il prezzo di vendita delle azioni, il 21 ottobre 2013 B. si è rivolto al Presidente del Tribunale superiore del Cantone di Turgovia chiedendo di designare un ufficio fiduciario indipendente per la valutazione delle azioni. Il Presidente del Tribunale superiore ha accolto tale richiesta e ha nominato la società F. come perito arbitrale.
Legge
Il ricorrente A. contesta la competenza materiale del Presidente del Tribunale superiore e chiede in via principale l'annullamento della decisione impugnata e l'accertamento dell'incompetenza materiale della istanza precedente.
Il Tribunale federale giunge alla conclusione che, sebbene le parti abbiano concordato un parere di stima ai sensi…