Fatti

Dei committenti di lavori hanno affidato a un imprenditore lavori di carpenteria e falegnameria su un chalet che stavano costruendo nel Cantone di Vaud. Dopo il collaudo dell'opera, i committenti hanno riscontrato un problema di distanziamento delle giunture sotto il tetto e hanno inviato una notifica di difetto all'imprenditore. Il 29 luglio 2011, i committenti hanno presentato una richiesta di prova anticipata davanti al Giudice di pace del distretto di Aigle, che si è dichiarato incompetente. Il Giudice delegato della Corte d'appello civile del Tribunale cantonale vodese ha successivamente riconosciuto la competenza del giudice di pace adito, in applicazione dell'art. 13 CPC. L'imprenditore ha quindi ricorso al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso, ritenendo che l'art. 13 CPC preveda due fori alternativi per l'ordinanza di misure provvisorie: il tribunale competente per statuire sull'azione principale o il tribunale del luogo in cui la misura deve essere eseguita. Questa seconda opzione non è limitata ai casi di urgenza, contrariamente a quanto sostenuto dall'imprenditore.

Infatti, i lavori preparatori dell'art. 33 LFors, da cui deriva l'art. 13 CPC, mostrano che il legislatore ha deliberatamente…