Fatti

Il signor W., nato nel 1954, era assicurato obbligatoriamente presso l'Istituto Nazionale Svizzero di Assicurazione contro gli Infortuni (SUVA) come capomastro/amministratore delegato della K. AG dal 1986. Il 16 luglio 2004 ha subito un infortunio sul lavoro con trauma da schiacciamento del polso destro con lesione dei nervi mediano e ulnare. La SUVA ha inizialmente fornito le prestazioni legali, ma le ha sospese l'8 maggio 2006 per i costi di trattamento e il 21 maggio 2006 per gli indennizzi giornalieri, in quanto i disturbi non erano più correlati all'infortunio.

L'assicurato ha presentato un ricorso contro questa decisione. Il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo ha respinto il ricorso. Successivamente, l'assicurato ha presentato un ricorso al Tribunale federale, chiedendo l'obbligo della SUVA di fornire le prestazioni legali, in particolare gli indennizzi giornalieri e i costi di trattamento medico, eventualmente una rendita e un'indennità per l'integrità.

Legge

Il Tribunale federale afferma che le relazioni dei medici Dr. D. del 3 marzo 2006 e Dr. H. del 5 aprile 2006 non soddisfano i requisiti giurisprudenziali per una base medica probante. Il fascicolo è contraddittorio e incompleto, quindi la causalità dell'infortunio per i disturbi della mano/braccio destro e…