Fatti
Il presente caso riguarda un ricorso di diritto pubblico contro una sentenza del Tribunale superiore del Cantone di Argovia. Il Tribunale superiore aveva modificato, in un procedimento di divorzio, la rendita alimentare assegnata dall'istanza precedente ai sensi dell'art. 152 CC in una rendita ai sensi dell'art. 151 cpv. 1 CC, senza che una delle parti avesse presentato una relativa richiesta.
Il ricorrente, il marito, ha denunciato nel suo ricorso una violazione dell'art. 4 Cost. a causa della mancata osservanza dei principi processuali (divieto della reformatio in peius, principio dispositivo) da parte del Tribunale superiore.
Legge
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso. Ha affermato che il divieto della reformatio in peius, secondo il quale un'istanza di ricorso non può modificare la decisione impugnata a svantaggio della parte che ha interposto il ricorso, è un principio giuridico chiaro e indiscusso. Poiché il Tribunale superiore aveva modificato il contributo alimentare da una rendita ai sensi dell'art. 152 CC a una rendita ai sensi dell'art. 151 cpv. 1 CC, in contrasto con tale principio e senza che una parte avesse presentato una relativa richiesta, esso aveva violato l'art. 4 Cost.
Inoltre, il Tribunale federale ha riscontrato anche una violazione del principio dispositivo ai sensi dell'art. 2 CPC, secondo il quale il giudice non può…