Fatti

Il 18 giugno 1996, A. ha presentato una denuncia al Tribunale delle assicurazioni sociali del cantone di Zurigo in una causa di assicurazione contro gli infortuni. Il 2 marzo 1999, il ricorrente ha presentato una denuncia per ritardo ingiustificato, chiedendo al Tribunale delle assicurazioni sociali del cantone di Zurigo di pronunciarsi sulla sua denuncia del 18 giugno 1996 nel più breve tempo possibile. Il tribunale cantonale ha rinunciato a una dichiarazione, sostenendo di aver emesso la sua decisione nella causa il 9 marzo 1999.

Le parti coinvolte sono A., il ricorrente, e il Tribunale delle assicurazioni sociali del cantone di Zurigo. La procedura è durata 33 mesi dalla sua presentazione e 27 mesi dalla sua maturazione. Il ricorrente non ha chiesto informazioni sullo stato della procedura né ha chiesto un'accelerazione della procedura durante i 27 mesi successivi alla maturazione della sua denuncia.

Legge

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha considerato che, poiché il Tribunale delle assicurazioni sociali del cantone di Zurigo ha emesso la sua decisione il 9 marzo 1999, la denuncia per ritardo ingiustificato presentata il 2 marzo 1999 è diventata senza oggetto e deve essere cancellata. Il tribunale ha anche considerato che, anche se la durata della procedura era eccessiva e il ricorrente aveva ragione, non c'era luogo di assegnargli un'indennità di spese a causa del suo inadempimento alle sue obbligazioni di diligenza e buona fede.

Il tribunale ha ricordato che le parti hanno l'obbligazione di segnalare ai tribunali i vizi di procedura che constatano e di chiedere un'accelerazione della procedura se necessario. Il fatto di non farlo può comportare spese inutili che saranno a carico della parte che le ha…