Fatti
Con un'istanza del 27 dicembre 1994, i laboratori odontotecnici A. SA, B. SA e C. AG insieme all'Associazione dei Laboratori Odontotecnici della Svizzera (VZLS) hanno chiesto all'Amministrazione federale delle contribuzioni una decisione di accertamento che le forniture di protesi dentarie siano esenti dall'imposta sul valore aggiunto in quanto prestazioni nel settore sanitario ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 lett. b n. 2 ÜbBest.BV. L'Amministrazione federale delle contribuzioni non è entrata nel merito della richiesta nella misura in cui è stata presentata dall'associazione e ha stabilito che le forniture di protesi dentarie rimovibili e fisse nonché di apparecchi ortodontici sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.
Contro la decisione di opposizione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, l'associazione e i tre laboratori odontotecnici hanno presentato ricorso alla Commissione federale di ricorso in materia fiscale. Quest'ultima ha accolto il rimedio giuridico e stabilito che le forniture di protesi dentarie e apparecchi ortodontici da parte di odontotecnici sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto.
Di conseguenza, l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha presentato un ricorso di diritto amministrativo chiedendo l'annullamento della decisione della Commissione federale di ricorso in materia fiscale e la constatazione che le forniture di protesi dentarie rimovibili e fisse nonché di apparecchi ortodontici da parte dei laboratori odontotecnici sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.
Legge
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso dell'Amministrazione federale delle contribuzioni.
Ha affermato che l'art. 14 n. 3 MWSTV, che dichiara imponibili le forniture di protesi dentarie, rientra nell'ambito del margine decisionale legislativo conferito al Consiglio federale dalla Costituzione. Il Consiglio federale può, per motivi sostanziali, respingere una soluzione prevista dalla…