Fatti
In questo caso si trattava della rideterminazione del grado di invalidità e del salario assicurato dell'assicurazione contro gli infortuni per un assicurato che aveva subito diversi infortuni invalidanti.
L'Istituto Nazionale Svizzero di Assicurazione contro gli Infortuni (SUVA) ha corrisposto all'assicurato una rendita d'invalidità dal 1978 sulla base di un grado di invalidità del 50%. Per altri due infortuni avvenuti nel 2006 e 2007, la SUVA era altresì tenuta a prestazioni, in modo che dovesse concedere una rendita complessiva per tutti e tre gli infortuni.
Per la rideterminazione del grado di invalidità si applicavano le norme sulla revisione della rendita ai sensi dell'art. 17 LPGA. In questo contesto, l'amministrazione e il tribunale potevano riesaminare liberamente il reddito ipotetico dell'assicurato senza essere vincolati alla decisione originaria sulla rendita.
Legge
Nella determinazione del reddito ipotetico dell'assicurato sano, di norma si parte dall'ultimo salario conseguito, eventualmente adeguato all'inflazione e all'evoluzione reale del reddito. Le eccezioni devono essere dimostrate con elevata probabilità.
Nel caso in esame, si è tenuto conto del fatto che l'assicurato era descritto come un abile, affidabile e ambizioso operaio specializzato, che si stava preparando all'esame di maestranza e al quale…