Fatti

La signora H., nata nel 1963, percepisce una rendita d'invalidità parziale dall'assicurazione invalidità dal febbraio 2001. Nell'ottobre 2009 ha richiesto la revisione della rendita d'invalidità. L'ufficio AI di Berna ha raccolto vari rapporti medici e ha raccomandato di ottenere una perizia reumatologico-psichiatrica. H. si è opposta agli esperti medici indicati e ha fatto controproposte.

Il Tribunale amministrativo del Cantone di Berna ha respinto il reclamo presentato. Di conseguenza, H. ha presentato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha innanzitutto chiarito la questione giuridica se la limitazione dell'assegnazione degli incarichi secondo il principio del caso fortuito per le perizie con tre o più discipline specialistiche ai sensi dell'art. 72bis OAI sia legittima. La maggioranza delle due sezioni di diritto sociale ha risposto affermativamente a questa domanda.

Il Tribunale federale afferma che l'assegnazione degli incarichi secondo il principio del caso fortuito, insieme alle ulteriori prescrizioni secondo la DTF 137 V 210, neutralizza i timori generali di dipendenza e parzialità. Tuttavia, per le perizie mono- e…