Fatti
La ricorrente [T.] si è annunciata dopo la morte del marito per ricevere prestazioni complementari e supplementari alla rendita vedovile dell'AVS. Il comune X., in qualità di ente esecutore delle prestazioni complementari all'AVS/AI, ha inizialmente negato il diritto, ma il tribunale cantonale delle assicurazioni sociali ha annullato questa decisione e ha riconosciuto a [T.] a partire da agosto 2011 il diritto a prestazioni complementari (PC) mensili pari a CHF 527.75.
Il comune X. ha quindi presentato un ricorso in materia di diritto pubblico con l'obiettivo di annullare la decisione e rinviare il caso al tribunale cantonale per un nuovo esame.
Legge
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso. Ha affermato che il patrimonio di cui il coniuge defunto aveva rinunciato in vita deve essere considerato come patrimonio imputabile (di rinuncia) ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. c e g LPC, anche in caso di rinuncia all'eredità e di insolvenza dell'asse ereditario, nella misura della quota ereditaria della coniuge superstite (almeno la metà).
Poiché l'eredità del marito defunto è stata rifiutata da tutti gli eredi legali più prossimi, quindi anche da [T.] e dalla sua figlia, non può essere imputato a [T.] alcun…