Fatti
Il caso riguarda il diritto di consultazione di un creditore del bilancio e del conto profitti e perdite di una società per azioni. I ricorrenti R. e B. G.-W. avevano richiesto all'Ufficio del registro di commercio del Cantone di Argovia di obbligare la società G. AG a depositare tali documenti. Poiché la società non aveva ottemperato alla richiesta, la questione era stata trasmessa al Dipartimento degli Interni del Cantone di Argovia.
Il Dipartimento riteneva che, ai sensi dell'art. 697h cpv. 2 CO in vigore dal 1° luglio 1992, il giudice fosse competente a decidere sul diritto di consultazione. I ricorrenti, invece, sostenevano che fosse applicabile il diritto azionario in vigore prima del 1° luglio 1992 e che quindi il Dipartimento fosse competente per trattare la richiesta.
Legge
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso di diritto amministrativo dei ricorrenti e rinviato la questione al Dipartimento degli Interni per il trattamento della richiesta di consultazione ai sensi dell'art. 704 vecchio CO.
Il Tribunale ha affermato che l'art. 704 vecchio CO e l'art. 697h cpv. 2 CO hanno sostanzialmente lo stesso contenuto. La competenza del giudice ai sensi…