Fatti
[K.] ha lavorato dal 1° novembre 1981 al 31 gennaio 1985 come addetta al servizio. Con il datore di lavoro [L.] aveva concordato una retribuzione esclusivamente basata sulla percentuale di fatturato del 18%. Nell'ottobre 1985, [K.] ha fatto causa a [L.] in base al L-GAV per il pagamento di Fr. 23'000.-- (successivamente ridotti a Fr. 20'855.60), in quanto rivendicava la quota di salario fisso di Fr. 450.-- o Fr. 510.-- al mese prevista dal L-GAV.
Il Tribunale distrettuale di Lucerna-Città ha accolto la domanda il 27 ottobre 1986 per l'importo di Fr. 6'679.-- oltre agli interessi. In seguito all'appello di entrambe le parti, il Tribunale cantonale di Lucerna ha confermato la sentenza di primo grado il 17 agosto 1989. Il ricorso federale presentato da [K.] contro la sentenza del Tribunale cantonale è stato respinto dal Tribunale federale, nella misura in cui vi ha fatto luogo.
Legge
Il Tribunale federale ha stabilito che, ai sensi dell'art. 32 L-GAV, la lavoratrice retribuita esclusivamente in base al fatturato ha diritto a una quota di fatturato di almeno il 13,04% del fatturato lordo realizzato, nonché a una quota di salario fisso di almeno Fr. 450.-- o Fr. 510.-- al mese.
Ai sensi dell'art. 357 cpv. 2 CO, le disposizioni di un contratto collettivo di lavoro possono essere derogate solo se gli accordi corrispondenti si ripercuotono a favore del lavoratore. Il confronto di convenienza deve essere effettuato attraverso il confronto di gruppo, in cui l'insieme delle…