Fatti

[H.], nata nel 1948, ha lavorato dal 1991 come direttrice dell'ufficio X. SA. Nel gennaio 2006, il datore di lavoro ha stipulato con lei un accordo in base al quale il rapporto di lavoro sarebbe terminato alla fine di aprile 2006 a causa della chiusura dell'ufficio e la dipendente avrebbe ricevuto un "premio speciale" pari a 6 stipendi mensili nel mese di maggio.

L'8 agosto 2006, [H.] ha presentato domanda di indennità di disoccupazione. Il 26 settembre 2006, [H.] ha subito una rottura di aneurisma con emorragia cerebrale ed è stata successivamente al 100% incapace di lavorare. L'Ufficio AI di Basilea Campagna ha concesso a [H.] con decisione del 2 ottobre 2008 una rendita d'invalidità al 50% con effetto dal 1° settembre 2007 e con decisione del 6 ottobre 2011 una rendita ai tre quarti a partire dal 1° novembre 2008.

Con ricorso del 24 maggio 2012, [H.] ha chiesto che la Fondazione Istituto collettore LPP fosse obbligata a corrisponderle prestazioni d'invalidità dalla previdenza professionale. Il Tribunale amministrativo del Cantone di Berna ha respinto il ricorso.

Legge

Il Tribunale federale ha deciso che [H.] soddisfaceva tutti i requisiti per il percepimento dell'indennità di disoccupazione ai sensi dell'art. 8 LADI al momento della sua malattia il 26 settembre 2006. Ciò che conta è quando iniziano i giorni indennizzabili, non il momento dell'effettivo pagamento delle indennità giornaliere. Poiché [H.] era disoccupata e idonea al collocamento al momento della sua iscrizione nell'agosto 2006 e soddisfaceva le prescrizioni di…