Fatti
Jovica Rajic, nato nel 1951, ha ricevuto dal giugno 1977 una rendita d'invalidità semplice dimezzata con rendite supplementari per sua moglie e figli minorenni. Con decisione del 26 aprile 1979, la Cassa di compensazione ha revocato questa rendita con effetto dal 30 aprile 1979, in quanto il grado d'invalidità, secondo le constatazioni della Commissione dell'assicurazione invalidità, ammontava solo al 32%. L'assicurato ha presentato ricorso contro questa decisione e ha chiesto di continuare a percepire la rendita. La Commissione di ricorso AVS del Cantone di Zurigo ha obbligato la Cassa di compensazione a versare al ricorrente la rendita per il mese di maggio 1979, ma ha respinto la richiesta di reintegrazione dell'effetto sospensivo per il periodo a partire da giugno 1979.
Con ricorso di diritto amministrativo, l'assicurato ha chiesto di reintegrare pienamente l'effetto sospensivo del ricorso, in quanto in caso di revoca della rendita sarebbe dipendente dall'assistenza, il che comporterebbe un pregiudizio non riparabile.
Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni afferma che, ai sensi dell'art. 97 cpv. 2 LAVS, la Cassa di compensazione è autorizzata a togliere l'effetto sospensivo al ricorso, anche se la decisione riguarda una prestazione in denaro. Tuttavia, l'istanza di ricorso può reintegrare l'effetto sospensivo se i motivi per farlo sono chiaramente più importanti di quelli per l'esecuzione immediata.
Nel caso in esame, prevale l'interesse dell'amministrazione…