Fatti
A. (nata nel 1962) e B. (nato nel 1960), entrambi cittadini turchi, si sono sposati nel 1983 ed emigrarono in Svizzera rispettivamente nel 1987 e nel 1989, dove hanno chiesto asilo. Nel 1991 sono tornati in Turchia. A. ha sposato nel 1995 in Svizzera il cittadino svizzero C. (nato nel 1966) e ha ottenuto un permesso di soggiorno nell'ambito del ricongiungimento familiare. Nel 1998 A. ha richiesto la naturalizzazione agevolata, che le è stata concessa nel 1999. Nella naturalizzazione sono stati inclusi i due figli maggiori D. ed E.
Nel 1999 c'è stata la separazione e nel 2000 il divorzio tra A. e C. Nel 2001 A. ha risposato il suo primo marito B. Nel 2003 l'Ufficio federale degli affari di stranieri ha avviato un procedimento per la dichiarazione di nullità della naturalizzazione agevolata di A., che si è concluso nel 2004 con la dichiarazione di nullità. Contro questa decisione, A., D. ed E. si sono rivolti al Tribunale amministrativo federale, che ha respinto il ricorso nel 2008.
Legge
Secondo il Tribunale federale, la dichiarazione di nullità di una naturalizzazione agevolata ai sensi dell'art. 41 cpv. 1 LCit presuppone che la naturalizzazione sia stata ottenuta mediante indicazioni false o occultamento di fatti rilevanti. L'onere della prova incombe all'amministrazione.
Nel caso in esame, il Tribunale federale ritiene, sulla base della sequenza temporale degli…