Fatti
La signora [M.], nata nel 1947, ha lavorato come impiegata presso la società [X. AG] fino al suo pensionamento anticipato il 30 novembre 2009. Il 5 giugno 2009 si è iscritta all'ufficio di collocamento e il 13 ottobre 2009 ha richiesto l'indennità giornaliera all'assicurazione contro la disoccupazione. La Cassa pubblica di disoccupazione del Cantone di Argovia ha calcolato il reddito assicurato, tenendo conto di una prestazione speciale del datore di lavoro di CHF 9'529.-, a CHF 5'671.-.
Contro la decisione di opposizione della Cassa di disoccupazione del 14 aprile 2010, [M.] ha presentato reclamo. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Argovia ha respinto il reclamo con decisione del 25 gennaio 2011.
Legge
Il Tribunale federale afferma che la prestazione speciale del datore di lavoro di CHF 9'529.- rappresenta sì una prestazione volontaria a carattere previdenziale, ma che, ai sensi dell'art. 11a cpv. 3 LADI in combinato disposto con l'art. 10b OADI, non può essere computata finché le prestazioni volontarie del datore di lavoro coprono la perdita di guadagno dovuta alla risoluzione del rapporto di lavoro. Poiché le prestazioni volontarie fino a CHF…